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Numeri utili
Ospedale di Asiago
Centralino
Tel 0424/604111
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Tel 0424/888556
lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9:00 alle 10:30
mercoledì dalle 9.00 alle 12.300
email: urpbassano@aulss7.veneto.it PEC (posta elettronica certificata): protocollo.aulss7@pecveneto.it
Ospedale di BASSANO
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
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dal lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9:00 alle 10:30
mercoledì dalle 9:00 alle 12:30
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Ospedale Santorso
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il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00
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Distretto 1 Bassano
Comuni: Asiago, Bassano del Grappa, Colceresa, Cartigliano, Cassola, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta e Valbrenta.
Sede di Bassano del Grappa Tel 0424/885110 Sede di Marostica Tel 0424/888216 Sede di Romano D'Ezzelino Tel 0424/889911 Sede di Asiago Tel 0424/604416 Sede di Enego Tel 0424/604501
Distretto 2 Alto Vicentino
Comuni: Arsiero,Malo, Schio, Breganze, Marano Vicentino, Thiene, Caltrano, Monte di Malo, Tonezza del Cimone, Calvene, Montecchio Precalcino, Torrebelvicino, Carrè, Pedemonte, Valdastico, Chiuppano, Piovene Rocchette, Valli del Pasubio, Cogollo del Cengio, Posina, Velo d'Astico, Fara Vicentino, Salcedo, Villaverla, Laghi, San Vito di Leguzzano, Zanè, Lastebasse, Santorso, Zugliano, Lugo di Vicenza, Sarcedo.
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Home > Come fare per > SIAPZ > Registrazione operatori e automezzi per il trasporto di animali vivi

Registrazione operatori e automezzi per il trasporto di animali vivi

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005

  • si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità;
  • non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica.
AUTORIZZAZIONE
prevista per tutti coloro che effettuano il trasporto di animali in relazione con un’attività economica:
  • è il documento che viene rilasciato al trasportatore dal Servizio Veterinario dove è ubicata la sede legale del trasportatore;
  • l’autorizzazione è valida 5 anni.
OMOLOGAZIONE
  • è il certificato rilasciato dal Servizio Veterinario competente per la sede operativa per gli automezzi che effettuano trasporti maggiori di 8 ore (maggiori di 12 ore se il trasporto è fatto a livello nazionale);
  • il certificato di omologazione è valido 5 anni;
  • il trasportatore può presentare la domanda di omologazione per più automezzi, ma il certificato di omologazione viene rilasciato per ogni singolo automezzo.
AUTODICHIARAZIONE
nei casi sottoelencati non è prevista l’autorizzazione, ma l’autodichiarazione:a) allevatori (compresi quelli che allevano equidi per la produzione di derrate alimentari), che effettuano:
  • laddove circostanze geografiche lo richiedano, il trasporto di taluni tipi di animali per la transumanza stagionale, con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto;
  • il trasporto dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
b) trasporto dei propri animali per percorsi < ai 65 Km ed in relazione con attività economica (es. macellatori, commercianti di vitelli e/o avicoli)c) trasporto equidi, animali da voliera o altre specienon in relazione con attività economica, per attività hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturaliAnche nei trasporti per i quali è prevista l’autodichiarazione, i mezzi di trasporto devono avere pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.
A CHI FARE DOMANDA
per ottenere l’autorizzazione al trasporto, l’omologazione del mezzo o presentare l’autodichiarazione, occorre inoltrare una domanda attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si trova la sede legale/operativa.
  1. il SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario;
  2. il Servizio Veterinario effettua le previste verifiche e:
    1. in caso di esito favorevole, provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale e a rilasciare l’autorizzazione/omologazione o convalidare  l’autodichiarazione;
    2. in caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione degli eventuali effetti dannosi;
    3. in caso l’attività non possa essere conformata alla normativa vigente, dispone la sospensione dell’attività e l’adozione delle misure necessarie per l’adeguamento.
PER INFORMAZIONI
TEMPI DI ESECUZIONE
7 giorni.
COSTO
La registrazione dell’attività di trasporto prevede una tariffa di 50,00 €.
L'attestazione della check-list, con relativo sopralluogo e verifica requisiti del mezzo di trasporto per brevi viaggi prevede una tariffa di 25,00 €.
Per l’omologazione dei mezzi per i lunghi viaggi la tariffa risulta essere di 50,00€.
La vidimazione, quale presa d'atto, dell’autocertificazione per i produttori primari e i trasportatori senza finalità economica prevede una tariffa di 12,50 €.
Pagamento tramite un bollettino di c/c che verrà inviato a domicilio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Reg (CE) 1/2005
D.L.vo 151 del 25 lug 2007
SANZIONI
Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ultimo aggiornamento: 22/06/2023