Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate o riconosciute.
Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.
I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA).
La D.G.R. n. 1530 del 28 agosto 2013, recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali che definisce le Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie: 1, 2 e 3, secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali
REGISTRAZIONE
La registrazione è prevista per le attività elencate nel punto A) (primo riquadro) della
Tabella 1 allegata.
Per registrarsi le Ditte devono presentare una domanda attraverso il
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede dell’impianto.
l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario:
- verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata;
- qualora risulti incompleta ne chiede, attraverso il SUAP, l’integrazione;
- inoltra la richiesta di registrazione alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto - la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto assegna alla Ditta un numero ufficiale di identificazione e la inserisce nell’elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.);
- provvede a registrare la Ditta nel Sistema Informativo Regionale;
- notifica alla Ditta, attraverso il SUAP, il numero ufficiale di identificazione.
RICNOSCIMENTO
Il Riconoscimento è previsto per le attività elencate nel punto B) (secondo riquadro) della
Tabella 1 allegata.
Per ottenere il Riconoscimento le Ditte devono presentare una domanda attraverso il SUAP (Sportello Unico attività Produttive) del Comune sede dell’impianto.
l SUAP trasmette la pratica al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario:
- verifica la completezza della documentazione presentata e qualora risulti incompleta ne chiede, attraverso il SUAP, l’integrazione;
- effettua un sopralluogo di verifica dei requisiti igienico-sanitari (i requisiti, a seconda dell’attività, sono quelli previsti negli allegati del Regolamento (CE) 142/2011).
In caso di esito favorevole:
- inoltra la pratica alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto, che provvede a rilasciare il Decreto di Riconoscimento
- notifica alla Ditta, attraverso il SUAP, il Decreto di Riconoscimento
- registra la Ditta nel Sistema Informativo Regionale
Nel caso alcuni requisiti non siano completamente rispettati:
- comunica attraverso il SUAP le prescrizioni a cui la Ditta deve ottemperare per ottenere il Riconoscimento
- la Ditta, quando tutti i requisiti sono stati messi a punto, comunica attraverso il SUAP che le non conformità rilevate sono state risolte, dopo di che il Servizio Veterinario provvederà ad effettuare un nuovo sopralluogo di verifica
In caso di esito sfavorevole:
- comunica attraverso il SUAP che l’attività non può conseguire il Riconoscimento richiesto
L’attività può essere intrapresa solo se è stato conseguito il riconoscimento.
COMUNICAZIONE PER ACQUISIZIONE AUTOMEZZI/CONTENITORI ADIBITI AL TRASPORTO DI SOA O PRODOTTI DERIVATI
Gli automezzi/contenitori adibiti al trasporto devono essere comunicati attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto della Ditta.
l SUAP trasmette la comunicazione al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario:
- verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata;
- qualora risulti incompleta ne chiede, attraverso il SUAP, l’integrazione;
- provvede a registrare la Comunicazione dell’automezzo/contenitore nel Sistema Informativo Regionale;
- comunica alla Ditta, attraverso il SUAP, le caratteristiche e le indicazioni che devono essere riportate sulla targhetta inamovibile identificativa dell’automezzo/contenitore e sulla targa di colore nero, giallo o verde, a seconda del SOA o prodotto derivato trasportato, che devono essere apposte sugli automezzi/contenitori utilizzati.
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO
Le variazioni anagrafiche, impiantistiche, produttive o strutturali, le richieste di revoca registrazione/riconoscimento, le cessazione di attività, vanno comunicate attraverso il SUAP del Comune sede dell’impianto.
DOVE ANDARE
PRENOTAZIONE
Necessaria per la valutazione dei mezzi/contenitori.
COSTO
Le tariffe per le attività di Registrazione e Riconoscimento sono quelle previste dal punto 7 dell'Allegato A alla Dgr n. 1251 del 28/09/2015
(Tariffario Unico Regionale delle Prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS)
NOTE
La Registrazione, il Riconoscimento e l'autocertificazione del mezzo/contenitore non prevedono scadenza se mantenuti i requisiti richiesti
SANZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Reg.(CE) 1069/09
Reg.(CE) 142/11
D.L.vo n. 186 del 01/10/2012
Deliberazione della Giunta Regionale n.1530 del 28/08/2013
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO