Rilascio certificazioni per astensione anticipata e obbligatoria dal lavoro delle gestanti
Astensione obbligatoria (congedo di maternità)
Il congedo di maternità è il periodo, di cinque mesi, nel quale la lavoratrice dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro.
L'astensione obbligatoria dal lavoro per le donne in gravidanza lavoratrici dipendenti può essere ripartita secondo due opzioni:
la gravida continua il lavoro fino alla fine del settimo mese di gestazione e si astiene dal lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto;
la lavoratrice può proseguire l’attività lavorativa fino alla fine dell’ottavo mese di gestazione, rimanendo in congedo un mese prima e quattro mesi dopo il parto.
Adempimenti
Tutte le lavoratrici (anche quelle alle quali è stata concessa l’astensione anticipata dal lavoro), prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione, devono presentare al datore di lavoro e all'Inps, domanda corredata da certificato medico attestante la gestazione e la data presunta del parto.
Si consiglia richiedere tale certificato per tempo, in occasione di una delle visite in gravidanza.
Astensione anticipata (“prematernità”)
L'astensione anticipata dal lavoro, prima della data del periodo di congedo obbligatorio, può essere autorizzata nei seguenti casi:
in presenza di complicanze della gravidanza;
quando le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.