Si definiscono pericolosi “tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche, ecc., ovvero provenienti da riproduzione in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti (anche temporanei) lesivi e/o invalidanti, anche di ordine psicologico, per l’uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo”.
Per animali pericolosi, distinguiamo:
• Animali pericolosi ad “azione diretta”: sono gli animali contemplati nell’Allegato A del D.M. 19 aprile 1996, compresi gli aracnidi selvatici (ragni, scorpioni …) di cui all’art. 1 della Legge 1/8/03 n.213 ; questi animali possono essere detenuti con autorizzazione rilasciata dal Prefetto.
• Animali pericolosi ad “azione indiretta “(per motivi psicologici: stati di paura, di ansia etc.): per gli animali (rettili, aracnidi (ragni, scorpioni …) non contemplati nell’art. 1 della Legge 1/8/03 n.213 (vedi punto 1); in questo caso, per la loro detenzione, occorre essere autorizzati dal Sindaco del Comune di residenza.
COSA SERVE
Chi detiene animali pericolosi deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune in cui intende detenerli
Contattare dapprima il Corpo Forestale dello Stato per verificare se l’animale appartiene o meno a una categoria CITES (Corpo Forestale dello Stato, presso il Coord. Prov. del C.F.S. di Vicenza, Via Borgo Berga 31, tel. 0444323836);
Contattare poi il Servizio Veterinario per capire se l’animale possa, dato il contesto in cui lo stesso viene detenuto, essere considerato pericoloso o meno.
Nel caso serva l’autorizzazione del Sindaco:
occorre presentare la domanda di autorizzazione (Allegato AP1) al Servizio Veterinario;
un Veterinario incaricato uscirà in sopralluogo per verificare le condizioni di detenzione dell’animale;
qualora l’esito sia favorevole, tutta la documentazione presentata, con in aggiunta il parere favorevole del Servizio Veterinario, sarà inoltrata al Sindaco del Comune competente, che provvederà a rilasciare l’autorizzazione richiesta.
Si rammenta che :
• in caso di nascita in cattività la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla nascita dell’animale
• la morte o la cessione/vendita deve essere denunciata Servizio Veterinario entro 10 giorni;
• lo smarrimento deve essere invece denunciato immediatamente;
DOCUMENTAZIONE
InformazioniAP1